Tar Salerno, accolta la richiesta della CR Metalli: annullato il diniego del Comune di Sarno
Dopo le pronunce di marzo scorso che avevano già visto il Comune e la Provincia di Salerno soccombere dinanzi ai giudici amministrativi, la gestione delle autorizzazioni ambientali a Sarno torna nuovamente sotto esame. Con la sentenza n. 1181/2025, il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto dalla CR Metalli S.r.l.s., annullando il provvedimento con cui il SUAP comunale aveva dichiarato irricevibile la SCIA presentata per l’avvio di un’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi, in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.La decisione si inserisce nel solco dei precedenti giudizi in materia – già conclusi con esito favorevole per la società ricorrente anche dinanzi al Consiglio di Stato – e conferma i limiti entro i quali le amministrazioni locali possono introdurre restrizioni all’insediamento di impianti di trattamento rifiuti. Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che il Comune di Sarno abbia adottato un provvedimento viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione, privo di un’adeguata valutazione sulla compatibilità urbanistica e ambientale dell’attività.
Il ricorso, presentato dalla società assistita dall’avvocato Concetta Buonocore, riguardava la nota dell’11 maggio 2025 con cui il SUAP comunale aveva respinto la segnalazione di inizio attività, richiamando genericamente un “divieto localizzativo” contenuto in atti di indirizzo del Comune. Secondo il Collegio, tale richiamo non può giustificare il rigetto della SCIA, poiché il divieto non trova fondamento in specifiche previsioni urbanistiche o ambientali aventi efficacia vincolante.
Decisiva, per i giudici, la relazione tecnica depositata dalla società, da cui emerge che l’impianto non produce emissioni né scarichi idrici: le attività si svolgono su pavimentazione industriale impermeabile, senza utilizzo di acqua nel ciclo produttivo e con lo smaltimento periodico dei soli reflui igienico-sanitari tramite ditta autorizzata. Il trattamento riguarda esclusivamente rottami metallici privi di sostanze organiche, movimentati e stoccati in contenitori chiusi e impermeabili, senza impatti odorigene o atmosferici.
Sulla base di tali elementi, il TAR Salerno, relatore il dottor Michele Di Martino, ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento del provvedimento comunale, invitando l’Amministrazione a riesaminare la pratica tenendo conto della documentazione agli atti e delle indicazioni fornite dal Collegio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della complessità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
La sentenza, che segue di pochi mesi la conferma del Consiglio di Stato nello stesso procedimento, ribadisce un principio ormai consolidato: i Comuni non possono introdurre divieti generici o assoluti all’insediamento di impianti, se non sulla base di norme urbanistiche o ambientali specifiche e debitamente motivate.





